Il lavoro interinale

Scopri il Sistema Guidato per Creare un Business Online nel Mondo dei Viaggi.. (senza vendere viaggi e puoi viaggiare)!

Per Lavoro interinale s’intende una tipologia di effettuazione dell’attività lavorativa con carattere temporaneo (detto anche fornitura di lavoro temporaneo ed è l’antesignano della Somministrazione di lavoro).

Il lavoro interinale coinvolgeva tre figure:

  1. la persona che cerca lavoro (lavoratore),
  2. l’impresa che lo richiede (azienda utilizzatrice),
  3. l’azienda di lavoro interinale che si pone come intermediaria tra la 1^ e la 2^ figura.

Con l’introduzione del concetto di somministrazione del lavoro, che ha sostituito il lavoro interinale, l’azienda di lavoro interinale è diventata “agenzia per il lavoro“. Rimane in ogni caso valido lo schema precedente: il rapporto di lavoro in questione non è fra due agenti (datore e lavoratore) ma fra tre (somministratore – in questo caso agenzia per il lavoro -, lavoratore, azienda). Diversamente dal lavoro interinale, la somministrazione tramite i Contratti collettivi di lavoro è stata estesa dalle imprese private anche alle Pubbliche amministrazioni.

Sia il lavoro interinale che la somministrazione di lavoro consentono alle aziende di stipulare un contratto di fornitura di manodopera con agenzie specializzate, in grado di fornire in tempo reale, e solo per il periodo necessario, le professionalità richieste.
Il lavoratore dipende giuridicamente dalle aziende fornitrici, e da queste viene retribuito, ma funzionalmente presta il suo lavoro presso altre aziende che hanno bisogno di professionalità per periodi di tempo limitato.
Mentre però il lavoro interinale poteva essere solo a tempo determinato, nel caso di somministrazione di lavoro l’assunzione dell’impresa fornitrice poteva, sino al 2007, essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Nel secondo caso (definito “staff-leasing“, formula che richiama la modalità di finanziamento usualmente utilizzata dalle imprese per l’acquisto dei beni strumentali necessari all’attività aziendale), in genere meno frequente, il prestatore di lavoro per i periodi nei quali non viene utilizzato resta a disposizione dell’impresa fornitrice ed ha diritto a percepire un’indennità mensile di disponibilità.

Le assunzioni a tempo indeterminato riguardavano i profili professionali più richiesti dal mercato del lavoro ed in genere si trattava di figure lavorative storiche come ad esempio: meccanici, idraulici, personale amministrativo-contabile.

La legge ha equiparato, quanto a trattamento retributivo, i prestatori di lavoro temporaneo ai dipendenti di pari livello impiegati presso l’impresa utilizzatrice, norma riportata anche nelle somministrazioni.

 

Pregi e difetti

La legislazione in questo senso tutela maggiormente gli interessi del lavoratore che quelli delle agenzie interinali, che si sono aggiunti agli uffici di collocamento pubblici (ora denominati Centri per l’impiego), e comunque di una funzione di pubblica utilità. L’efficienza che una gestione privatistica può introdurre in tema di collocamenti è abbinata da una legislazione più vincolistica, e garantista nei confronti del lavoratore, che si rende necessaria laddove sorge un elemento di profitto, e un potenziale conflitto di interessi fra gli obiettivi dell’agenzia e quelli del lavoratore, assente (o non dichiarato) con una gestione pubblica.

Rischio d’impresa e costo del lavoro

La legislazione impone un trattamento retributivo (salario base, contributi, malattia, CCNL di riferimento etc.) paritetico fra lavoratore interinale e lavoratore subordinato, per evitare che l’agenzia interinale si trasformi da un’opportunità di collocamento ad uno strumento per abbassare il costo del lavoro (art. 4, legge 196 del 24 giugno 1997), indipendentemente dalla tipologia contrattuale, a termine o a tempo indeterminato, che il lavoratore ha con l’agenzia interinale. La normativa fissa in due anni la durata massima che un lavoratore può passare in “missione” presso un cliente.

Diversamente, una società sarebbe incentivata a non assumere dipendenti e rivolgersi ad un’agenzia interinale, per non correre un rischio d’impresa legato all’avere una manodopera come costo fisso non evitabile. Mediante lo staff leasing potrebbe cedere dei propri dipendenti ad una società interinale, per non doverli pagare nei periodi di vuoto lavoro, o nei quali l’azienda ha esigenza di ridurre l’organico.

Sempre volto ad una stabilizzazione dei lavoratori interinali, è il divieto delle agenzie di opporsi alla loro assunzione presso un cliente, anche prima della scadenza del contratto che questo ha in essere con la stessa agenzia.
Un’impresa può rivolgersi ad un’agenzia interinale per un contratto pluriennale di appalto, per non dover assumere dei propri lavoratori a tempo indeterminato, dopo reiterati rinnovi di contratti a termine, prevedendo di non avere necessità di nuovo organico alla conclusione del progetto in essere.

Fonte: Wikipedia




Related Articles:

Compra Bitcoin su Binance prima che il prezzo si impenni a maggio per l'halving

Leave a Reply

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.