PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI: 50 POSTI!

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 50 POSTI!

Concorso (Scad. 9 gennaio 2018)

Indizione del concorso, per titoli ed esami, a 50 posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa.

 
                     LA SOTTOSEGRETARIA DI STATO 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a  cinquanta  posti  di  referendario  di  Tribunale   amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi  a
concorso,  anche  quelli  che  risultino  disponibili  alla  data  di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato 18  mesi  di  tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato. 
                               Art. 2 
 
 
    1.  La   domanda   di   partecipazione   al   concorso,   redatta
esclusivamente utilizzando  il  modulo  di  cui  all'allegato  A  del
presente decreto e  corredata  dei  relativi  allegati,  deve  essere
inoltrata, a pena di decadenza, esclusivamente  per  via  telematica,
entro il termine di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. La domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente o  con
firma autografa accompagnata da copia  del  documento  di  identita',
secondo le modalita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere  a)  e  c),
del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (domanda  sottoscritta
mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, ovvero
domanda sottoscritta manualmente e scannerizzata presentata insieme a
copia scannerizzata  di  un  documento  di  identita'),  deve  essere
trasmessa,  a  mezzo  di  propria  casella   di   posta   elettronica
certificata  (PEC),  al  seguente  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata  (PEC)  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri:
concorsotar@pec.governo.it 
    3. La casella di posta elettronica certificata  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri non e' abilitata alla ricezione  di  posta
elettronica ordinaria, per cui  i  candidati  devono  trasmettere  la
domanda  di  partecipazione  ed  i  relativi   allegati   utilizzando
esclusivamente  un   indirizzo   personale   di   posta   elettronica
certificata. 
    4. In allegato alla domanda di partecipazione il  candidato  deve
trasmettere: 
      le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione,  in
numero non superiore a dieci; 
      i documenti di cui all'art. 5 del presente bando. 
    5. La documentazione complessivamente inviata per via  telematica
non deve superare i 10 megabyte. 
    6.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato nella domanda di partecipazione. La Commissione valutatrice
non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle
il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 
    7.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  di  provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere  dei  candidati  comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
    8. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    9. Il modulo di domanda  e  gli  altri  allegati  richiamati  nel
presente decreto sono resi disponibili  online  per  il  download  in
apposita sezione dei siti Internet indicati nel successivo art. 15. 
                               Art. 3 
 
 
    1. Nella domanda di ammissione il  candidato  deve  dichiarare  e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto,  o  i
motivi della mancata iscrizione o della  cancellazione  dalle  stesse
liste; 
      6) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      7)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
      8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai  sensi
dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso  e
la relativa decorrenza giuridica; 
      9)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al  concorso,  ai  fini  dell'eventuale  valutazione  di
cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 
      10) di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  o  dispensato
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui  al  numero  1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. Per  tali  candidati,  l'ammissione  al  concorso  non  e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento  di
idoneita'  alla  data   di   presentazione   della   domanda,   salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi  alle
prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare  l'ausilio   necessario   in   relazione   alla   propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    4. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
    1. I candidati che intendono sostenere la  prova  facoltativa  di
lingua straniera debbono farne  richiesta  nella  domanda,  indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due. 
                               Art. 5 
 
 
    1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, terzo comma,  del
presente bando, alla domanda devono essere allegati: 
      1) un  curriculum  vitae,  recante  l'indicazione  degli  studi
compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli   conseguiti,   degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente esercitata; 
      2)  il  certificato  rilasciato  dalla  competente  universita'
attestante le votazioni riportate  nei  singoli  esami  e  nell'esame
finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita  al  termine
di un corso universitario di durata non  inferiore  a  quattro  anni,
ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art.  46  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      3)     copia     dello     stato     matricolare     rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per  i  candidati  di  cui  alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
      4) tutti i titoli utili, anche se gia'  prodotti  unitamente  a
precedenti domande di partecipazione a concorsi per  referendario  di
Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco; 
      5) una scheda riassuntiva dei dati del candidato e  dei  titoli
dichiarati. A tal fine  i  candidati  devono  compilare  un  apposito
modello allegato B, in formato Microsoft Excel o  Open  Office,  reso
disponibile online per il download  nell'apposita  sezione  dei  siti
Internet indicati nel successivo art.  15.  Il  modello  deve  essere
compilato esclusivamente nei campi indicati e  salvato  in  modalita'
nativa (rispettivamente in formato .xls, .xlsx, .ods). Il file  cosi'
generato  deve  essere  allegato  alla  medesima  e-mail   di   posta
elettronica certificata contenente la domanda  di  partecipazione  al
concorso. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  in
merito ad erronee interpretazioni  dei  dati  estratti  dalla  scheda
riassuntiva laddove il candidato dovesse, in qualsiasi modo, alterare
la struttura e/o le funzioni di controllo  del  modulo  appositamente
predisposto. 
    2. I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati  devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  titoli  saranno  valutati  secondo  i   criteri   di   cui
all'allegato C, che forma parte integrante del presente bando. 
                               Art. 6 
 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1, secondo comma, n. 8), del presente bando. 
    2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva   di   accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti
prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto  motivato
del Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato, sentito  il
Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. 
                               Art. 7 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  verra'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o  suo  delegato  e
sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di  Stato  o
qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di Stato,  da
un  Consigliere  di  Tribunale  amministrativo  regionale  e  da  due
professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  Commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  giustizia
amministrativa. 
                               Art. 8 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine  di  correzione  delle  predette  prove  e  i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
    2. Dopo le prove scritte, la Commissione procede  all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun  candidato,  inserendole  in  un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate;  numera  le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 
    3. Prima della correzione delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice  procede,  secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'allegato C al presente bando,  all'esame  dei  titoli  di  merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei  candidati  che  abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la  valutazione  del  complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 
    4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono  effettuate  dalla
Commissione  con  l'intervento  di  almeno   due   componenti   della
Commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero  in  altra  data,  immediatamente  successiva  e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla Commissione  al  termine  dell'ultimo  giorno  delle
prove scritte. 
                               Art. 9 
 
 
    1. Gli esami constano di quattro prove scritte  e  di  una  prova
orale. 
    2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro  temi
(tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 
      1) diritto privato; 
      2) diritto amministrativo; 
      3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    4. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi  di  una
delle prove scritte preclude alla Commissione  la  valutazione  delle
altre. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la  relativa  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto
riportato in ciascuna delle prove scritte ed il  punteggio  riportato
nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima  di
quello in cui devono sostenere la prova orale. 
    7. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    8. Nella prova orale i candidati devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    10. La valutazione complessiva  e'  costituita  dalla  somma  dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la Commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente. 
                               Art. 10 
 
 
    1. Il diario e la sede delle prove  scritte  verranno  resi  noti
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 6 aprile 2018. 
    2. I  candidati  dovranno  presentarsi  per  sostenere  le  prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido  documento  d'identita'
personale. 
                               Art. 11 
 
 
    1. I concorrenti che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i  titoli  di  preferenza  nella  nomina  devono
presentare i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli  stessi,
entro il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'apposita  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 
    2. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
presentare alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  via  della
Mercede n. 96 - 00187  Roma  o  spedire  a  mezzo  posta  elettronica
certificata all'indirizzo di cui all'art.  2,  entro  il  termine  di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto  pena
di   decadenza,   le   seguenti    dichiarazioni    sostitutive    di
certificazione,  redatte  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      1) di avere la cittadinanza italiana; 
      2) di avere il godimento dei diritti politici; 
      3)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza; 
      4) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di sicurezza e di misure di prevenzione, di  decisioni  civili  e  di
provvedimenti amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai
sensi della normativa vigente; 
      5)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimenti penali. 
    3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella  graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, numeri 7) e 8), del presente  decreto,  devono  presentare  le
seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni,  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati
e  la  data  dell'iscrizione   stessa,   nonche'   l'inesistenza   di
provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico  (solo  per  la
categoria di cui all'art. 1, secondo comma, numero 7),  del  presente
decreto); 
      b) estratto dell'atto di nascita. 
    4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui  all'art.  1,
secondo comma,  numero  8),  del  presente  decreto  devono  altresi'
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la  carica  di
consigliere  regionale,  provinciale  o  comunale   e   che   abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni  o  comunque  per  un
intero mandato. 
                               Art. 12 
 
 
    1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  riserva  la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di  tutte
le dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 13 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  recante  i
nominativi dei  vincitori  e  dei  candidati  dichiarati  idonei,  e'
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o suo
delegato, fatto salvo l'accertamento dei requisiti  per  l'ammissione
alla   qualifica   di   referendario   del   ruolo   dei   magistrati
amministrativi regionali. 
                               Art. 14 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni ed integrazioni, i  dati  personali  forniti
dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e trattati per le  finalita'  di  gestione  della  procedura
concorsuale. 
    2. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente
ai soggetti direttamente interessati  alla  posizione  giuridica  del
candidato.  Gli  interessati  possono  far  valere  i  diritti   loro
spettanti ai sensi delle norme vigenti in materia di tutela dei  dati
personali. 
    3. I responsabili del trattamento dei dati sono individuati,  per
quanto di loro competenza, nel responsabile  del  Servizio  personale
delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei ministri e  nel
segretario della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 15 
 
 
    1.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   «Amministrazione   Trasparente»   del   sito
istituzionale   della   Giustizia   amministrativa,    all'indirizzo:
http://trasparenza.cds.giustizia-amministrativa.it/ Sezione «Bandi di
concorso -> Personale di Magistratura». 
    2. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Servizio per il personale delle magistrature - al seguente  link  del
proprio                        sito                         internet:
http://presidenza.governo.it/usri/magistrature/ 
                               Art. 16 
 
 
    1. Il presente decreto sara' trasmesso  all'organo  di  controllo
per il visto di competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 ottobre 2017 
 
                                  La Sottosegretaria di Stato: Boschi




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