Somministrazione di lavoro. Che cos’è?

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La Somministrazione di lavoro è una fattispecie complessa di rapporto di lavoro introdotta dal D. lgs. n° 276 del 2003, artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003 (legge Biagi) che prevede il coinvolgimento di tre soggetti:

  • il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro che stipula un contratto con un lavoratore;
  • l’utilizzatore,un’azienda pubblica o privata che necessita di tale figura professionale;
  • il lavoratore.

Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. In ogni caso, il rapporto lavorativo instaurato è tra il lavoratore e l’Agenzia per il lavoro, che per legge dovrà retribuire il lavoratore in maniera adeguata alla tipologia di contratto dell’azienda utilizzatrice.

La Somministrazione di lavoro sostituisce il rapporto di lavoro interinale precedentemente presente nel diritto del lavoro, ed istituito dalla legge n° 196/1997, c.d. riforma Treu.

Il lavoratore, come si diceva, è legato da un rapporto lavorativo con un somministratore, un soggetto autorizzato secondo precise regole previste dalla legge, da parte del Ministero del lavoro e definita Agenzia per il lavoro, registrata in un apposito albo. Il prestatore di lavoro, pertanto viene richiesto, e dunque utilizzato, da un terzo soggetto utilizzatore, in sostanza l’azienda, nel periodo interessato ne assume tuttavia la direzione ed il controllo, con possibilità di utilizzazione in appalto e di distaccamento presso altre strutture, alla stregua di qualsiasi altro dipendente e quindi seguendo le regole contrattuali previste. L’utilizzatore non assume tuttavia il potere disciplinare che rimane riservato al somministratore, salvo tuttavia l’onere per il primo di comunicare a questi gli elementi che possano costituire oggetto di contestazione disciplinare. Al lavoratore spetta una retribuzione non inferiore a quella dei lavoratori dipendenti dal soggetto utilizzatore, ed alla corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali sono obbligati in solido il somministratore e l’utilizzatore. A titolo di sanzione civile la legge prevede che il mancato rispetto delle disposizioni del decreto predetto portano a costituire in capo all’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato ordinario.

 Tipologie di somministrazione

 

Il contratto di somministrazione sino alla legge n° 247/2007, relativa all’approvazione del c.d. “Protocollo Welfare”, il rapporto poteva essere stipulato come:

  • contratto di lavoro a tempo determinato,
  • contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In quaesto ultimo caso si dava luogo secondo il decreto legislativo n. 276 del 2003, attuativo della cd. Legge Biagi, al fenomeno dello staff leasing. Con la legge predetta esiste solo la fattispecie a termine.

L’agenzia per il lavoro può offrire solitamente:

  • contratti a tempo determinato part time, cioè a tempo parziale;
  • contratti a tempo determinato full time, cioè a tempo pieno.

Tali contratti sono della durata massima di 12 mesi. Ogni contratto può essere oggetto al massimo di quattro proroghe della durata massima di 6 mesi ciascuna. Sino all’abrogazione predetta l’Agenzia poteva stipulare contratti di “Staff leasing”, ovvero servizio di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, ovvero ma solo per la realizzazione di servizi o attività espressamente individuate dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Questo tipo di contratto era ammesso nei seguenti casi:

  • a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
  • b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
  • c) per la gestione, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
  • d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
  • e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
  • f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
  • g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree. Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
  • h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
  • i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Pur non essenso possibile stipulare nuovi contratti di somministrazione a tempo indeteminato, rimangono ancora in essere quelli già in vigore.

Fonte: Wikipedia




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