Dal punto di vista fiscale si definisce IVA (Imposta sul valore aggiunto disciplinata dal DPR 633/72) l’imposta che si applica sulle cessioni di beni, e sulle prestazioni di servizi, eseguite in Italia, da tutti i titolari di Partita IVA, e che di “fatto” paga il consumatore, in percentuale del 20% del bene servizio acquistato.
Quella del 20% è l’aliquota generica, quella più diffusa su beni e servizi. Tuttavia la legge prevede anche delle aliquote pari al 4% (ad esempio sper tampa e attività di legatoria di giornali, libri e periodici o il Canone abbonamento) e altre ancora del 10%. ( per medicinali, acqua birra, spettacoli teatrali) Per i titolari di partita IVA, l’IVA è “neutra”, cioè non è né un costo né un ricavo in quanto essi compensano l’IVA che devono al fisco, con l’IVA che hanno pagato ai loro fornitori nell’acquistare beni o servizi.
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