I centri per l’impiego

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Per Centro per l’impiego, si intende in Italia un ufficio della Regione che gestice a livello provinciale il mercato del lavoro, monitorandolo. Tale Centro è l’erede dell’Ufficio di collocamento ovvero le Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego e il Collocamento in Agricoltura (SCICA).

I compiti conferiti alle Regioni, prima detenuti dallo Stato, sono:

  • in materia di collocamento dei lavoratori presso datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, dello spettacolo, domestici, non comunitari, a domicilio, ecc.;
  • in materia di lavoratori disabili, c.d. collocamento obbligatorio;
  • in materia di avviamento dei lavoratori vincitori di pubblico concorso, tranne quelli delle Amministrazioni statali centrali;
  • preselezione ed incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • iniziative per incrementare il lavoro femminile;
  • programmazione in materia di mercato del lavoro, soggetti svantaggiati, tirocini, ecc.

Diversa è invece la funzione della Direzione provinciale del lavoro che rimane competente per le funzioni statali non conferite alle Regioni. Infatti rimangono allo Stato:

  • vigilanza in materia di lavoro, che la effettua tramite gli Ispettori del Lavoro;
  • conciliazione delle vertenze di lavoro, svolta tramite le Commissioni presso le Direzioni Provinciali del Lavoro;
  • coordinamento del SIL, il Sistema Informativo Lavoro (di cui si dirà);
  • raccordo con gli organismi internazionali e dell’Unione europea.

Servizio regionale

La Regione in attuazione del D. Lgs. n. 469/1997, art. 4, mediante una Legge regionale istituisce i propri servizi regionali per l’impiego, definiti dal Decreto semplicemente Centri per l’Impiego; nelle varie Regioni essi sono stati variamente denominati: Centri Regionali per il Lavoro, Centri Regionali per l’Impiego, Centri Servizi per il Lavoro, ecc. Di norma, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 469/1997, i Centri per l’Impiego sono attribuiti dalle Regioni alle Province, al fine di rendere il servizio su un bacino di circa 100.000 abitanti (art. 4, comma 1, lett. f, D. Lgs. n. 469/1997). Per le Regioni a Statuto speciale, ovvero: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Valle d’Aosta, nonché per le Province Autonome di Bolzano e Trento sono fatte salve le speciali previsioni statutarie.

Diversa dai Servizi pubblici per il lavoro è l’introduzione di aziende private che si occupano di collocamento dei lavoratori. Infatti, con il D. Lgs. n. 297/2002, inzieme alla Riforma Biagi, introduce la figura dei soggetti privati: le Agenzie per il lavoro. L’introduzione di soggetti provati è dovuta a sollecitazioni dell’Unione europea che aveva più volte sanzionato l’Italia innanzi alla Corte di giustizia europea per il monopolio pubblico nel collocamento dei lavoratori. In tal modo la legge crea un modello in regime di concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati.

Fonte: Wikipedia




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