Precariato. Cos’è?

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Con il termine precariato si intende, generalmente, la condizione di quelle persone che vivono, involontariamente, in una situazione lavorativa che rileva, contemporaneamente, due fattori di insicurezza: mancanza di continuità del rapporto di lavoro e mancanza di un reddito adeguato su cui poter contare per pianificare la propria vita presente e futura; con questo termine si intende fare altresì riferimento al cosiddetto lavoro nero e al fenomeno degenerativo dei contratti c.d. flessibili (part-time, contratti a termine, lavoro parasubordinato). Occorre rilevare che sebbene flessibilità e precariato siano due fenomeni solo indirettamente correlati, ma non sovrapponibili e assimilabili, si caratterizzano entrambi per l’espansione delle forme contrattuali atipiche.
All’interno degli schemi contrattuali c.d. flessibili, il precariato emerge quando si rilevano contemporaneamente più fattori discriminanti rispetto alla durata, alla copertura assicurativa, alla sicurezza sociale, ai diritti, all’assenza o meno dei meccanismi di anzianità e di Tfr, al quantum del compenso ed al trattamento previdenziale. Il precariato si connota soprattutto come compressione dei diritti del lavoratore dentro gli schemi del mercato del lavoro e limitazione, quando non violazione, dei diritti d’associazione sindacale. Soprattutto il precariato intacca la qualità della vita in termini di progettualità personale e sociale.

La presenza in Italia di redditi mediamente più bassi, sia in valore assoluto che in termini di potere d’acquisto rispetto per es. agli altri paesi dell’Unione Europea pre-2004 o agli USA, che risulta solitamente ancora più accentuata proprio tra i lavoratori precari, comporta peraltro l’impossibilità di accumulare sufficienti risparmi per affrontare in sicurezza i periodi di disoccupazione e ricerca di nuovo lavoro successivi ad un mancato rinnovo del contratto (condizione invece abituale in quei paesi dove i redditi sono mediamente più alti soprattutto tra i lavoratori flessibili), esponendo quindi il lavoratore al rischio di dover accettare giocoforza lavori ancora più flessibili e meno renumerativi dei precedenti pur di avere un reddito con cui provvedere alla propria sussistenza, creando quindi una forma di retroazione che accentua ulteriormente l’insicurezza e gli altri problemi derivanti dalla precarietà.

Il tema del precariato è di difficile misurazione statistica a causa di vari elementi, primo fra tutti il fatto che nel momento in cui la flessibilità nel mercato del lavoro ha iniziato ad aumentare non erano ancora disponibili specifici strumenti di rilevazione che consentissero di valutare i possibili fenomeni degenerativi di questa realtà. È questa la valutazione da cui occorre partire per capire il motivo delle differenti opinioni e valutazioni sul fenomeno, anche perché non esiste ancora una definizione scientifica o pacifica di precariato che metta d’accordo le varie sensibilità.

In un contesto lavorativo come quello italiano, essere precari significa non poter mettere a frutto il proprio titolo di studio – che ai fini reddituali risulta del tutto ininfluente – significa dequalificare il proprio profilo personale. Significa soprattutto incrementare i profitti delle imprese e comprimere i redditi, senza per altro offrire i benefici della flessibilità.

 

 

Precariato e mobilità

Spesso si confonde erroneamente la mobilità col precariato: in realtà, mentre la mobilità consente al lavoratore di investire su una professione o comunque costruire una propria carriera pur spostandosi da un settore all’altro sia all’interno di uno stesso ente sia da azienda a azienda accresce il proprio valore professionale senza perdere i benefici maturati, il precariato, al contrario, è costituito da una serie di contratti a termine che non cumulano nel tempo vantaggi economici o professionali perché non consentono al lavoratore di progredire nel proprio cammino professionale. La loro funzione dunque non contribuisce alla facilità d’impiego ed alla professionalizzazione, bensì sgretola in una sequela di impieghi poco remunerati e poco professionalizzanti il percorso lavorativo.

Il lavoratore precario che detiene una partita IVA o è comunque riconosciuto come libero professionista nelle varie tipologie contrattuali solo raramente è adeguatamente remunerato. Spesso il lavoratore precario che ha una partita IVA, si è visto costretto ad aprirla per permettere all’impresa che lo fa lavorare di non dover avere con lui alcun tipo di rapporto dal punto di vista previdenziale. La gran parte delle partite IVA aperte da precari, in questo modo, risultano solo da una precisa volontà di evasione contributiva da parte della controparte padronale. Il fatto di detenere una partita IVA, da un punto di vista economico, infatti, non costituisce alcuna garanzia di solvibilità, come si incaricano di dimostrare le banche quando un precario si rivolge loro. Che la sua professione non offra solide garanzie per il suo futuro appare talmente evidente ad una banca che quando questi vi si rivolge per chiedere un prestito od un mutuo, questi vengono negati perché il richiedente non può fornire solide garanzie di sicurezza economica.

Anche a parità di remunerazione economica, il lavoratore precario difficilmente potrà avere una famiglia propria senza altri aiuti, riproducendo meccanismi familistici deteriori, o di nuovo rivolgendosi al “mercato” del secondo lavoro, in nero. Il precario medio, secondo le cifre del sindacato, è infatti single (uomini e donne) più per necessità che per scelta. In quanto slegato da legami familiari, il precario, uomo o donna che sia, è infatti più appetibile per il mercato del lavoro, in quanto ha meno vincoli e non ha praticamente tutele di alcun tipo. È il lavoratore più ricattabile, sfruttabile e facilmente licenziabile. Le donne precarie sono discriminate dalle imprese due volte: in quanto precarie, ed in quanto donne (a molte donne vengono illegalmente chieste al momento dell’assunzione, anche a tempo indeterminato, analisi che dimostrino che non sono incinta) per il “costo” della maternità, che è in realtà un diritto sancito dallo statuto dei lavoratori.

Al contrario, questo problema non si pone con la mobilità, che è anzitutto una libera scelta del lavoratore e spesso è vantaggiosa per lo stesso datore di lavoro: una persona che sceglie di occupare una mansione alla quale è più adatta può liberare il vecchio posto in cui rendeva meno per altre persone in attesa di impiego, aumentando nel contempo la produttività dell’azienda. Pur usufruendo di contratti a tempo determinato, può maturare diverse esperienze in seno ad aziende diverse, anche se la pianificazione di un percorso professionale risulta vantaggiosa nella misura in cui il potere contrattuale del lavoratore è forte e tale da imporre al datore di lavoro sostanziali modifiche al contratto che tutelino meglio i diritti e benefici del prestatore d’opera. I modi in cui si dà oggi la mobilità in Italia, però, non garantiscono certo un adeguato potere contrattuale da parte del lavoratore.

L’incertezza legata al contratto a progetto o al precedente contratto di collaborazione coordinata e continuativa (spesso abbreviato con “co.co.co”, e attualmente non più consentito tranne che nelle pubbliche amministrazioni), spesso utilizzati per dare vita a forme di precariato, consente al datore di lavoro, il quale rinnova per diversi anni la stessa collaborazione, di aggirare il problema del licenziamento e di mettere in atto un evidente risparmio contributivo e salariale. Infatti è sufficiente attendere la scadenza del contratto (necessariamente ravvicinata nel tempo, di solito entro l’anno solare) e limitarsi a non assumere il lavoratore l’anno successivo.

Il datore di lavoro non è infatti tenuto a motivare una mancata assunzione in quanto il contratto non costituisce un periodo di prova, ma un lavoro a termine. Anche se il lavoratore che dia buona prova delle sue capacità è spesso assunto nuovamente gli anni successivi, non necessariamente con stipendio maggiore (come avverrebbe con l’aumento di anzianità in caso fosse un lavoratore dipendente), in molti casi non lo saprà che poco prima dell’effettiva chiamata, il che rende difficile pianificare in anticipo le proprie scelte professionali e di vita.

 Il precariato in cifre

Uno studio condotto da due ricercatori (dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori) e dell’Istituto Nazionale di Statistica, rispettivamente) quantifica alla fine del 2006 in circa 2.809.000 i lavoratori con forme contrattuali “precarie”, a cui andrebbero sommati ulteriori 948.000 lavoratori provenienti da esperienze lavorative “precarie” terminate ed in cerca di nuova occupazione, per un totale di 3.757.000 lavoratori. Nel loro studio i due ricercatori evidenziano anche che non sempre un periodo di lavoro flessibile diviene l’anticamera a forme contrattuali più stabili, ma che anzi con il passare del tempo dall’introduzione di queste forme lavorative “il tasso di conversione di occupazioni precarie verso lavori stabili è sempre più basso e il momento della trasformazione del contratto sempre più posticipato nel tempo” e che tra i precari non sono presenti solo giovani alle prime esperienze lavorative, ma vi è anche una “non trascurabile” presenza di over-40.

Il 18 gennaio 2007, nel corso di una audizione in Commissione Lavoro della Camera (nell’ambito dell’indagine conoscitiva Sulle cause e le dimensioni del precariato nel mondo del lavoro ancora in corso) l’ispettore capo della Ragioneria Generale dello Stato, Giuseppe Lucibelli, ha illustrato dei dati dai quali emerge che le tipologie di lavoro diverse dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato (lavoro a tempo determinato, lavoratori socialmente utili, contratti di lavoro interinale e di somministrazione, collaborazioni coordinate e continuative ed incarichi di studio, consulenza e ricerca) nel pubblico impiego sono quantificabili in: 103.349 contratti a tempo determinato, 4.786 contratti di formazione lavoro, 9.067 contratti di somministrazione di manodopera, e 34.457 lavoratori socialmente utili. Ad essi si aggiungono i circa 200 mila cosiddetti «precari storici» della scuola, laddove per precari storici si intendono i docenti inseriti nelle graduatorie per concorsi e titoli – dalle quali si attinge circa il 50 per cento – e quelli delle graduatorie permanenti della legge n. 124 del 1999, che sono comunque soggetti in possesso di abilitazione, o perché hanno conseguito l’idoneità in base a una procedura concorsuale nelle scuole speciali (cosiddette SIS) o in analoghi istituti.

Il precariato può venire definito fiscalmente come le persone che non hanno altra assicurazione, quindi esclusi per esempio i professionisti appartenenti ad ordini, gli artigiani. È una delle principali voci che determinano l’attivo dell’INPS. In particolare, i lavoratori precari hanno finora contribuito 33 miliardi di Euro, che sono stati impiegati per colmare il disavanzo dell’INPS. L’attuale attivo di cassa imputabile ai precari è di 5,6 miliardi di Euro, che non verranno impiegati per il pagamento di pensioni ai precari, anzi, la finanziaria del 2007 avrà come effetto quello di estrarre circa un miliardo di Euro dai precari attraverso un incremento di 5,3 punti della contribuzione INPS e alla soppressione della fascia di esclusione. A titolo esemplificativo la contribuzione INPS a carico di artigiani e commercianti è inferiore rispetto a quella richiesta ai precari: 19,5% e 20% contro il 23,5% dei precari.

Tipologie

Il precariato investe una grande varietà di professioni, dall’agricoltura all’industria al settore dei servizi, attraverso uno spettro molto vario di fasce sociali.

 Scuola

Come risulta dal conto annuale della Ragioneria generale dello Stato sarebbero circa 200.000 i precari storici della scuola.

Lavoro interinale

Il lavoro interinale (o lavoro temporaneo, oggi sostituito dalla somministrazione di lavoro) è stato introdotto dalla legge 24 giugno 1997, n.196 (c.d. paccheto Treu, oggi abrogata dal D. lgs. n° 276/2003). Essendo un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, quando rinnovato più di una volta potrebbe fornire a un’azienda un valido pretesto per mascherare una posizione lavorativa subordinata e legata ad un fabbisogno non di carattere temporaneo ma stabile, creando altre situazioni di precarietà. Emergerebbero infatti fattori di insicurezza sociale legati soprattutto al versamento dei contributi pensionistici ed altri benefici importanti. Molti corsi di formazione rivolti all’inserimento (o al reinserimento) di fasce professionali a rischio (in Italia, laureati in facoltà umanistiche, operai non specializzati, donne, immigrati, portatori di handicap) prevedono un tirocinio formativo presso un’azienda. Ma non sempre il contratto è rinnovato alla fine del corso di formazione, o si trasforma spesso in lavoro interinale di durata limitata.

Lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili sono l’unica tipologia di lavoro che una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato qualifica come lavoro sicuramente precario.

Fonte: wikipedia




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